LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25090 del registro di segreteria, proposto dal sig. Fattibene Nicola ( nato a Andria il 2 maggio 1924 ), rapp.to e difeso dall'avv. Caterina Montigelli, contro I.N.P.D.A.P. per l'accertamento del diritto all'indennita' integrativa speciale sul trattamento pensionistico n. 6472007, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Udito nella pubblica udienza del 17 aprile 2009 l'avv. Antonio Loiacono, su delega dell'avv. Caterina Montigelli; Udito il dott. Giovanni Romano, in rappresentanza dell'I.N.P.D.A.P.; Considerato in fatto Con atto di ricorso prodotto il 13 febbraio 2005 il Sig. Fattibene Nicola chiede il riconoscimento del diritto alla indennita' integrativa speciale sul trattamento pensionistico n. 6472007, corrisposto dal 1° marzo 1986, a carico dell'I.N.P.D.A.P., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Espone il ricorrente che e' titolare di un altro trattamento pensionistico (n. 60099800T000) a carico dell'E.M.P.A.M. sul quale e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale. L'I.N.P.D.A.P., in sede amministrativa, ha respinto la istanza presentata dall'interessato nel rilievo della persistenza nell'ordinamento del divieto di cumulo. D i r i t t o Ritiene il Giudice di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i motivi in appresso indicati. Non e' intenzione di questo Giudice tediare la Corte costituzionale con la esposizione del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di cumulo di indennita' integrativa speciale, per essersi occupata da tempo codesta ecc.ma Corte della questione, sicche' non sembra opportuno insistere oltre. L'attenzione di questo Giudice si soffermera', pertanto, sui profili di assoluta novita' determinati dalle radicali modifiche legislative intervenute in subiecta materia. Occorre premettere che a partire dalle riforme degli anni '90 l'indennita' integrativa speciale ha perso la natura di indennita' «accessoria», costituendo parte integrante della pensione. Dispone, infatti, l'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma 3, che «...la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale...». Al comma 5, infine, era dettata una norma di salvaguardia, secondo cui «le disposizioni relative alla corresponsione della indennita' integrativa speciale... sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilita' ad esse riferite». E' evidente, quindi, che un problema di cumulo di indennita' integrativa speciale non poteva porsi per le pensioni dirette liquidate dopo il 31 dicembre 1994, restando aperto, invece, per le pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994. Sulla permanenza nell'ordinamento del divieto di cumulo in ipotesi di plurimi trattamenti pensionistici si sono espresse, da ultimo, le sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di risoluzione di questione di massima, affermando che «in definitiva, in ragione dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, vigente nel testo modificato dalla Corte costituzionale, tuttora non sussiste, in caso di pensioni liquidate, come nella deferita questione, prima del 1° gennaio 1995, il diritto al cumulo della indennita' integrativa speciale in misura intera su due trattamenti di pensione, dovendosi assicurare sul secondo trattamento solo il minimo I.N.P.S.» (cfr. sent. n. 1/QM del 26 febbraio 2009 ). Al principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, in funzione nomofilattica, questo Giudice non puo' che uniformarsi - alla luce del recente disposto dell'art. 5, comma 1-bis, legge n. 69/2009 - costituendo «diritto vivente», siccome comprovato dall'orientamento giurisprudenziale successivo emerso in sede di appello (ex multis, Sez. I centr. app., 3 aprile 2009, n. 256 ). E' accaduto, peraltro, che sul regime applicabile ai trattamenti pensionistici liquidati ante 1° gennaio 1995 e' intervenuta la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). L'art. 1, comma 776, per quanto qui interessa, ha previsto che «e' abrogato l'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724». Nella ordinanza della Corte costituzionale n. 119/2009, alla abrogazione della c.d. clausola di salvaguardia di cui al comma 5 dell'art. 15, legge n. 724/1994 si attribuisce il valore di jus superveniens e, in concreto, di eliminare il riferimento alla perdurante applicabilita' delle disposizioni relative alla corresponsione della indennita' integrativa speciale in forma di indennita' «accessoria». Alla abrogazione disposta con il citato comma 776 deve attribuirsi, invero, efficacia ex tunc, in considerazione delle «esigenze di ordine sistematico» alle quali si fa riferimento nella sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2008. Con cio' si viene a creare, dunque, una disparita' di trattamento non ragionevole tra i titolari di due o piu' trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 1994, per i quali vale la regola del divieto di cumulo della indennita' integrativa speciale in misura intera, e i titolari di due o piu' trattamenti pensionistici, dei quali almeno uno successivo al 1° gennaio 1995, per i quali l'indennita' integrativa speciale e' presa in considerazione su entrambi i trattamenti pensionistici, sia pure trasformata da assegno esterno ed. accessorio in componente della retribuzione assoggettabile a contribuzione, e che, pertanto, cumulano, nei fatti, due i.i.s.: quella «accessoria» e quella «conglobata». La questione di legittimita' costituzionale e' sollevata, oltre che in relazione agli articoli 3, anche per violazione dell'art. 38 Cost., in quanto la indennita' integrativa speciale e' parte integrante del trattamento pensionistico, ed e' non manifestamente infondata e rilevante, in quanto il trattamento pensionistico sul quale non e' corrisposta la indennita' integrativa speciale e' stato liquidato in data anteriore al 1° gennaio 1995, nella vigenza del divieto di cumulo.